AVVISO URGENTE: Elezioni Sissis

 

Si rende noto che le votazioni per la designazione dei 29 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, indette per il giorno 23 maggio 2001, avranno luogo nel seggio elettorale costituito presso l’Aula n.14 (piano terra) del Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, n.32 - Catania.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 19,00; gli elettori devono recarsi al seggio elettorale muniti di un documento di riconoscimento.

Si può esprimere una sola preferenza, indicando il cognome e, quando necessario, anche il nome dello Studente prescelto. Ogni altra utile indicazione per l’esercizio del diritto di voto è acquisibile dal decreto di indizione delle elezioni che è affisso agli Albi del Palazzo Centrale Universitario, delle Presidenze di Facoltà e dei Dipartimenti.

                                                           


 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

CATANIA

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 IL RETTORE

 

- Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885;

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.38 del 10 gennaio 1997;

- Visto il D.R. n.3784 del 16 settembre 1999, con il quale è stato modificato il predetto Regolamento Didattico con l’inserimento dell’Ordinamento Didattico della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria;

- Atteso che il 2° comma dell’art.2 del citato D.R. n.3784, stabilisce che presso ciascuno dei tre Atenei siciliani è istituito un Consiglio della Sezione della Scuola, presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, composto dai docenti afferenti alla Scuola, dai supplenti e dai titolari di affidamento presso la Scuola, appartenenti a questa Università, dai docenti della Scuola provenienti a qualsiasi titolo da strutture estranee all’Ateneo, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola pari al 20% dei docenti della Scuola e dei supplenti e titolari di affidamento appartenenti a questa Università;

- Vista la lettera della Segreteria della SISSIS del 3 aprile 2001, prot. n.2416/1, con la quale viene fatto presente che alla data del 23 marzo 2001, il personale docente a supplenza è costituito da n.141 unità;

 

  D E C R E T A

 

ART.1

 

            Il giorno 23 maggio 2001 avranno luogo le votazioni per la designazione dei 29 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria, per il biennio accademico 2000/2001 - 2001/2002.

 

ART.2

 

Con successivo decreto sarà costituito un unico seggio elettorale, composto da un Presidente e da un Segretario scelti tra il Personale tecnico-amministrativo e da tre studenti con funzioni di scrutatori.

 

                                                          

ART.3

 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni ad uno degli indirizzi della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria.

 

           

ART.4

 

            L’elenco nominativo degli elettori sarà messo a disposizione degli interessati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

 

           

ART.5

 

            Per la scelta dei tre studenti per le funzioni di scrutatore, gli interessati, in possesso dell’elettorato attivo, potranno avanzare richiesta presso l’Ufficio Elettorale dell’Ateneo (Piazza dell’Università, n.2 – Palazzo Centrale Universitario - secondo piano).

 

            Il sorteggio dei prescelti avverrà il giorno 8 maggio 2001.  

 

            Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.

 

            L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore e` obbligatorio per le persone designate.

 

            Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

 

 

ART.6

 

            Le operazioni di voto nel seggio, ai quali sono ammessi tutti gli studenti regolarmente iscritti presso la predetta Scuola di Specializzazione, in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto al precedente art.3 del presente bando, avranno luogo il  giorno 23 maggio 2001, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Terminate le operazioni di voto avranno inizio immediatamente quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

 

 

ART.7

 

            In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica della Scuola.

 

            Sono  altresì  sospese  le  lezioni che dovrebbero tenersi nell’aula adibita a seggio elettorale.

 

 

ART.8

 

            L'elettore  per essere ammesso al voto deve esibire al Presidente o ad uno dei componenti del seggio un proprio documento valido di riconoscimento ed apporre la propria firma sulla lista dei votanti o su una rubrica appositamente predisposta.

 

            L'elettore privo di documento di riconoscimento non è ammesso a votare (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).

 

            Se il nominativo dell’elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria Studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta   l'iscrizione.

 

            Se  l’elettore  non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio  elettorale  deve  ritirare  la  scheda dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.

 

 

 

            La scheda sarà nulla se presenta scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

 

     Sono nulle le schede che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio.

 

 

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

           

ART.9

 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

 

            I  voti  di  preferenza eccedenti il numero stabilito sono nulli, rimane valido quello scritto per prima.

 

            Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.

 

 

ART.10

 

            Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.

 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 10 giorni dalla proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.

 

           

ART.11

 

            Con successivo decreto sarà costituita presso il Rettorato la Commissione elettorale, così composta:

 

- un Professore di ruolo che la presiede;

- un Funzionario amministrativo;

- un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo  anche  con  funzioni  di segretario.

 

La predetta Commissione, nominata dal Rettore, oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.10, ha il compito di:

 

1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai componenti dei seggi;

2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito dell’Università;

3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all’Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

 

 

                                                                                             

ART.12

 

            Per  quanto  non  espressamente detto nel presente decreto si fa rinvio ai Regolamenti elettorali citati nelle premesse.

 

          Catania, 23 aprile 2001

 

                                                                                                IL RETTORE

                                                                                                       (prof. F. Latteri)