AVVISO URGENTE: Elezioni Sissis
Si
rende noto che le votazioni per la designazione dei 29 rappresentanti degli
studenti in seno al Consiglio della Scuola Interuniversitaria Siciliana di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, indette per il giorno 23
maggio 2001, avranno luogo nel seggio elettorale costituito presso l’Aula
n.14 (piano terra) del Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, n.32 -
Catania.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 19,00;
gli elettori devono recarsi al seggio elettorale muniti di un documento di
riconoscimento.
Si può esprimere una sola preferenza, indicando il cognome e, quando necessario, anche il nome dello Studente prescelto. Ogni altra utile indicazione per l’esercizio del diritto di voto è acquisibile dal decreto di indizione delle elezioni che è affisso agli Albi del Palazzo Centrale Universitario, delle Presidenze di Facoltà e dei Dipartimenti.
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
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IL
RETTORE
-
Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996,
n.1885;
-
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996,
n.4455;
-
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.38 del 10 gennaio
1997;
-
Visto il D.R. n.3784 del 16 settembre 1999, con il quale è stato modificato
il predetto Regolamento Didattico con l’inserimento dell’Ordinamento
Didattico della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per
l’Insegnamento nella Scuola Secondaria;
- Atteso che il 2° comma dell’art.2 del citato D.R. n.3784, stabilisce che presso ciascuno dei tre Atenei siciliani è istituito un Consiglio della Sezione della Scuola, presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, composto dai docenti afferenti alla Scuola, dai supplenti e dai titolari di affidamento presso la Scuola, appartenenti a questa Università, dai docenti della Scuola provenienti a qualsiasi titolo da strutture estranee all’Ateneo, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola pari al 20% dei docenti della Scuola e dei supplenti e titolari di affidamento appartenenti a questa Università;
- Vista la lettera della Segreteria della SISSIS del 3 aprile 2001, prot. n.2416/1, con la quale viene fatto presente che alla data del 23 marzo 2001, il personale docente a supplenza è costituito da n.141 unità;
D
E C R E T A
ART.1
Il giorno 23 maggio 2001 avranno luogo le
votazioni per la designazione dei 29 rappresentanti degli studenti in seno al
Consiglio della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per
l’Insegnamento nella Scuola Secondaria, per il biennio accademico 2000/2001
- 2001/2002.
ART.2
Con successivo decreto sarà costituito un unico seggio elettorale, composto da un Presidente e da un Segretario scelti tra il Personale tecnico-amministrativo e da tre studenti con funzioni di scrutatori.
ART.3
L’elettorato
attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data
di indizione delle elezioni ad uno degli indirizzi della Scuola
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento nella
Scuola Secondaria.
ART.4
L’elenco nominativo degli elettori sarà
messo a disposizione degli interessati almeno 15 giorni prima della data delle
elezioni.
ART.5
Per la scelta dei tre studenti per le
funzioni di scrutatore, gli interessati, in possesso dell’elettorato attivo,
potranno avanzare richiesta presso l’Ufficio Elettorale dell’Ateneo
(Piazza dell’Università, n.2 – Palazzo Centrale Universitario - secondo
piano).
Il sorteggio dei prescelti avverrà il
giorno 8 maggio 2001.
Ogni studente proposto per le funzioni di
scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.
L'ufficio di presidente, di segretario e di
scrutatore e` obbligatorio per le persone designate.
Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio
elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.
ART.6
Le operazioni di voto nel seggio, ai quali
sono ammessi tutti gli studenti regolarmente iscritti presso la predetta
Scuola di Specializzazione, in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto
al precedente art.3 del presente bando, avranno luogo il
giorno 23 maggio 2001, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Terminate le
operazioni di voto avranno inizio immediatamente quelle di scrutinio in seduta
pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
ART.7
In coincidenza con lo svolgimento delle
elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica della Scuola.
Sono
altresì
sospese
le lezioni
che dovrebbero tenersi nell’aula adibita a seggio elettorale.
ART.8
L'elettore
per essere ammesso al voto deve esibire al Presidente o ad uno dei
componenti del seggio un proprio documento valido di riconoscimento ed apporre
la propria firma sulla lista dei votanti o su una rubrica appositamente
predisposta.
L'elettore privo di documento di
riconoscimento non è ammesso a votare (non è consentito il riconoscimento
dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).
Se il nominativo dell’elettore non
risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano
erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa
presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare
certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria Studenti che oltre
ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta
l'iscrizione.
Se
l’elettore
non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio
elettorale
deve ritirare
la scheda
dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
La scheda sarà nulla se presenta scritture
o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il
proprio voto.
Sono nulle le schede che non siano quelle
prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del
seggio.
La
votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi
diritto.
ART.9
Ogni
elettore può esprimere una sola preferenza.
I voti
di preferenza
eccedenti il numero stabilito sono nulli, rimane valido quello scritto per
prima.
Su ogni contestazione, il Presidente, udito
il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola
risultare nel verbale.
ART.10
Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione
elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.
Eventuali
ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 10 giorni dalla
proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le
decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla
loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via
definitiva.
ART.11
Con successivo decreto sarà costituita
presso il Rettorato la Commissione elettorale, così composta:
-
un Professore di ruolo che la presiede;
-
un Funzionario amministrativo;
-
un rappresentante
del personale
tecnico-amministrativo
anche
con funzioni
di segretario.
La
predetta Commissione, nominata dal Rettore, oltre a decidere su eventuali
ricorsi di cui al precedente art.10, ha il compito di:
1)
pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli
elettori e dai componenti dei seggi;
2)
risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione
riguardante l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito
dell’Università;
3)
collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all’Ufficio
Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.
ART.12
Per
quanto
non espressamente
detto nel presente decreto si fa rinvio ai Regolamenti elettorali citati nelle
premesse.
Catania, 23 aprile 2001
IL
RETTORE
(prof. F. Latteri)