UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
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IL
RETTORE
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Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996,
n.1885, ed in particolare l’art. 22;
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996,
n.4455;
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Visto il proprio decreto del 7 novembre 2000, n.5528,
con il quale sono state dichiarate nulle le votazioni suppletive
svoltesi nei giorni 25 e 26 ottobre 2000, per la designazione dei
rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere e
Filosofia;
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Visto il Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai
Consigli di Facoltà, emanato con D.R. del 7 novembre 1996, n.4819, e
modificato con D.R. del 16 luglio 1998, n.2947;
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Visto l'art.9 della Legge 30.11.1973, n.766;
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Visti gli artt.1 e 2 della Legge 14.10.1974, n.525;
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Visto il D.L. 16.1.1978, n.10, convertito, con modificazioni nella Legge 21
febbraio 1978, n.46;
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Visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n.162;
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Vista la Legge 19 novembre 1990, n.341, modificata dalla Legge 15 maggio 1997,
n.127;
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Vista la Legge 2 dicembre 1991, n.390;
D E C R E T A
ART.
1
Nei giorni 4 e 5 aprile 2001 avranno luogo
le seconde votazioni suppletive per le elezioni dei sette rappresentanti degli
studenti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, per il
biennio accademico 2000/2001 – 2001/2002.
ART.
2
A tale scopo sono istituiti due seggi
elettorali presso la sede della Facoltà interessata.
ART.
3
L’elettorato attivo e passivo spetta a
tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle prime
elezioni (22 gennaio 2000), in corso o fuori corso, ai corsi di studio della
Facoltà.
ART.
4
La presentazione delle candidature deve
essere effettuata presso il competente Ufficio Elettorale (Palazzo Centrale
dell'Università) entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2001.
Il Regolamento elettorale in premessa
indicato prevede che:
1)
le elezioni si svolgono sulla
base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2)
Ogni lista deve recare
una denominazione che serva ad individuarla.
3)
Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o
confondibili con quelle presentate in precedenza.
4)
Le liste dei candidati, devono essere corredate dalle firme,
autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo
delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno
18 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui al precedente
art.3.
5)
Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme, autenticate,
dei candidati per accettazione, ed indicare almeno un presentatore, in qualità
di responsabile.
6)
Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.
7)
Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente
indicare il nome e cognome dello studente, il corso da questi frequentato ed
il numero di matricola universitario.
8)
Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete
dei predetti dati.
9)
Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al
numero dei seggi da attribuire e cioè di sette.
10)
Le liste dei candidati devono essere presentate presso l’apposito
Ufficio Elettorale entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni.
11)
L'Ufficio Elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo
secondo l'ordine di presentazione.
12)
Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall’Ufficio
elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto
giorni prima la data fissata per le elezioni.
13)
Avverso l’esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la
Commissione elettorale entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di
esclusione al rappresentante di lista.
14)
La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
ART.
5
Ogni lista
può designare, entro il 20 marzo 2001 per le funzioni di scrutatore,
un elenco di sei studenti, regolarmente iscritti ed in possesso
dell'elettorato attivo.
Ogni studente proposto per le funzioni di
scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.
L'ufficio di presidente, di segretario e di
scrutatore e` obbligatorio per le persone designate.
Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio
elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.
Il sorteggio dei prescelti e l'assegnazione
al seggio elettorale avverrà il 27 marzo 2001. Entro tale data dovranno
essere designati anche i rappresentanti di lista.
ART.
6
Le operazioni di voto nei seggi, presso il
quale sono ammessi tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, presso
i predetti Corsi di studio, in possesso dell'elettorato attivo, così come
richiesto al precedente art.3 del presente decreto, avranno luogo nei giorni 4
e 5 aprile 2001, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Le operazioni di scrutinio avranno luogo il
giorno 6 aprile 2001 con inizio alle ore 8.30.
In coincidenza con lo svolgimento delle
elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica nelle strutture
interessate, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che
dovranno essere aggiornati.
Sono altresì
sospese le
lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggio elettorale.
ART.
8
Le
operazioni di voto sono pubbliche.
Il
voto è personale, libero e segreto.
L'elettore
dovrà indicare
in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.
Ogni
studente può esprimere la propria preferenza di un solo nominativo della
lista votata.
Sono
considerati nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella
lista votata.
Se
l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma
abbia scritto un nominativo di
una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il
preferito.
Nei
casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del
prescelto.
Le
operazioni elettorali si svolgono mediante:
a) la consegna da parte dell’elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento della sua identità personale (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).
b) l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti.
Se il nominativo dell’elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria Studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.
c)
la firma
dell’elettore sull’elenco dei votanti;
d)
la consegna all’elettore da parte del Presidente o di uno dei
componenti del seggio, della scheda elettorale, preventivamente timbrata e
firmata dallo stesso Presidente o dal Segretario del seggio;
e)
la riconsegna della scheda votata, ripiegata accuratamente da parte
dell’elettore al Presidente o ad uno dei componenti il seggio che la
introdurrà in presenza dell’elettore stesso nell’apposita urna sigillata.
Se
l’elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio
elettorale deve ritirare la scheda
dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Gli
elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l’assistenza di
un familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto;
l’impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con
certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un altro elettore. Il Presidente ne prenderà nota
nel verbale.
ART.
9
Le
operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio il giorno successivo
a quello delle votazioni e proseguiranno fino ad operazione ultimata.
Le
schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto,
sono annullate.
Vanno parimenti annullate le schede:
a)
che non siano quelle prescritte o prive di bollo dell’Università o non
vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
b)
che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di
identificare la lista prescelta.
Su ogni contestazione, il Presidente, udito
il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola
risultare nel verbale.
La votazione è valida se vi abbia preso
parte almeno il 15% degli aventi diritto.
ART.
10
Avverso i risultati si potrà far ricorso
alla competente Commissione elettorale.
Eventuali
ricorsi dovranno essere presentati alla suddetta Commissione entro 10 giorni
dalla proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15
giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5
giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in
via definitiva.
ART.
11
Per quanto
non espressamente detto
nel presente decreto si fa rinvio al Regolamento elettorale citato nelle
premesse.
Catania, 14 febbraio 2001
IL RETTORE
(prof. F. Latteri)