UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

CATANIA

-------------------------------------------

 

IL RETTORE

 

- Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885, ed in particolare l’art. 22;

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;

- Visto il proprio decreto del 7 novembre 2000, n.5528,  con il quale sono state dichiarate nulle le votazioni suppletive svoltesi nei giorni 25 e 26 ottobre 2000, per la designazione dei rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia;

- Visto il Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà, emanato con D.R. del 7 novembre 1996, n.4819, e modificato con D.R. del 16 luglio 1998, n.2947;

- Visto l'art.9 della Legge 30.11.1973, n.766;

- Visti gli artt.1 e 2 della Legge 14.10.1974, n.525;

- Visto il D.L. 16.1.1978, n.10, convertito, con modificazioni nella Legge 21 febbraio 1978, n.46;

- Visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n.162;

- Vista la Legge 19 novembre 1990, n.341, modificata dalla Legge 15 maggio 1997, n.127;

- Vista la Legge 2 dicembre 1991, n.390;

 

  D E C R E T A

 

ART. 1

 

            Nei giorni 4 e 5 aprile 2001 avranno luogo le seconde votazioni suppletive per le elezioni dei sette rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, per il biennio accademico 2000/2001 – 2001/2002.

 

ART. 2

 

            A tale scopo sono istituiti due seggi elettorali presso la sede della Facoltà interessata.

                                                          

ART. 3

 

            L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle prime elezioni (22 gennaio 2000), in corso o fuori corso, ai corsi di studio della Facoltà.

 

ART. 4

 

          La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente Ufficio Elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2001.

 

            Il Regolamento elettorale in premessa indicato prevede che:

 

1)      le elezioni si svolgono  sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

 

2)      Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.

3)      Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.

4)      Le liste dei candidati, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 18 studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art.3.

5)      Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme, autenticate, dei candidati per accettazione, ed indicare almeno un presentatore, in qualità di responsabile.

6)      Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.

7)      Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il corso da questi frequentato ed il numero di matricola universitario.

8)      Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.

9)      Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire e cioè di sette.

10)  Le liste dei candidati devono essere presentate presso l’apposito Ufficio Elettorale entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni.

11)  L'Ufficio Elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

12)  Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall’Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto giorni prima la data fissata per le elezioni.

13)  Avverso l’esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la Commissione elettorale entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al rappresentante di lista.

14)  La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

 

ART. 5

 

            Ogni lista  può designare, entro il 20 marzo 2001 per le funzioni di scrutatore, un elenco di sei studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo.

 

            Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.

 

            L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore e` obbligatorio per le persone designate.

 

            Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

 

            Il sorteggio dei prescelti e l'assegnazione al seggio elettorale avverrà il 27 marzo 2001. Entro tale data dovranno essere designati anche i rappresentanti di lista.

 

ART. 6

 

            Le operazioni di voto nei seggi, presso il quale sono ammessi tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, presso i predetti Corsi di studio, in possesso dell'elettorato attivo, così come richiesto al precedente art.3 del presente decreto, avranno luogo nei giorni 4 e 5 aprile 2001, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

 

            Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 6 aprile 2001 con inizio alle ore 8.30.

 

 

ART. 7

 

            In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica nelle strutture interessate, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.

 

            Sono altresì  sospese  le  lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggio elettorale.

 

 

ART.  8

 

Le operazioni di voto sono pubbliche.

 

Il voto è personale, libero e segreto.

 

L'elettore dovrà  indicare  in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.

 

Ogni studente può esprimere la propria preferenza di un solo nominativo della lista votata.

 

Sono considerati nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

 

Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un  nominativo di una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

 

Nei casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del prescelto.

 

Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

 

a)      la consegna da parte dell’elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento della sua identità personale (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).

 

b)      l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti.

 

Se il nominativo dell’elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria Studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.

 

c)      la firma dell’elettore sull’elenco dei votanti;

d)      la consegna all’elettore da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale, preventivamente timbrata e firmata dallo stesso Presidente o dal Segretario del seggio;

e)      la riconsegna della scheda votata, ripiegata accuratamente da parte dell’elettore al Presidente o ad uno dei componenti il seggio che la introdurrà in presenza dell’elettore stesso nell’apposita urna sigillata.

 

Se  l’elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio elettorale deve ritirare la  scheda dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.

 

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l’impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il Presidente ne prenderà nota nel verbale.

 

 ART. 9

 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio il giorno successivo a quello delle votazioni e proseguiranno fino ad operazione ultimata.

 

Le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, sono annullate.

 

            Vanno parimenti annullate le schede:

 

a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo dell’Università o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;

 

b) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

 

            Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.

 

            La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

 

                                                                                 

  ART. 10

 

            Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale.

 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla suddetta Commissione entro 10 giorni dalla proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.

 

 

ART. 11

 

            Per  quanto  non  espressamente detto nel presente decreto si fa rinvio al Regolamento elettorale citato nelle premesse.

 

          Catania, 14 febbraio 2001

 

 

                                                                                              IL RETTORE

                               (prof. F. Latteri)