Catania, 9 Marzo 2001
U
N I V E R S I T A’ D I C A T A N I A
F
A C O L T A’ D I F A R M A C I A
ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN
FARMACIA
IL
PRESIDE
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, approvato con D. R.
6 Maggio 1996 e in particolare l’art.22
VISTO
l’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con DR del 24
Ottobre 1996 n. 4455
VISTO
il Regolamento di Facoltà per la designazione delle rappresentanze in
seno ai Consigli di
Corso di Studio approvato dal S. A. del 24 Febbraio 1997
I n d i c e
Art. 1
Per
il giorno 10 Maggio 2001 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 le elezioni dei
rappresentanti in seno ai Consiglio
di Corso di Laurea in Farmacia per il biennio 2001/2002 – 2002/2003.
I rappresentanti da eleggere sono in numero di tre (3).
Art. 2
A tale scopo sarà
costituito un seggio elettorale presso l’Edificio 12 della Città
Universitaria.
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti,in corso o fuori corso, che alla data delle elezioni risultano regolarmente iscritti al Corso di Laurea.
Art.
3
L’elenco degli elettori per il Corso di Laurea, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sarà depositato, entro e non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni presso l’Ufficio di Presidenza per essere consultati da chiunque ne abbia diritto. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi hanno facoltà di fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni.
Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazione identica o confondibile con quelle presentate in precedenza.
Le liste possono indicare un massimo di tre candidati, pari al numero degli elegendi.
Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di 13 studenti regolarmente iscritti al relativo Corso di Laurea. Le firme devono essere autenticate da un funzionario della Facoltà proposto dal Preside.
Le liste dei candidati devono essere presentate presso la Presidenza della Facoltà entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata
presso la Presidenza della Facoltà entro
le ore 12,00 del giorno del 20 Aprile 2001.
Art. 4
Entro le ore 12,00 del 26 Aprile 2001, ogni lista può designare, per le funzioni di scrutatore, 10 studenti regolarmente iscritti ed in possesso dell’elettorato attivo.
Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.
Il sorteggio dei prescelti e l’assegnazione ai vari seggi elettorali avverrà il 3 Maggio 2001.
Almeno due giorni prima della data delle elezioni i presentatori ufficiali delle singole liste comunicheranno all’Ufficio di Presidenza i nominativi dei rappresentanti di lista, che devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
Art. 5
Le operazioni di scrutinio avranno luogo in seduta pubblica il giorno successivo a quello delle votazioni e proseguiranno sino alla loro conclusione.
Art. 6
Sarà costituito un seggio elettorale:
- presso un’aula dell’Edificio 12 della Città Universitaria;
Art. 7
In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l’attività didattica della Facoltà, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.
Sono altresi sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nell’aula adibita a seggio elettorale.
Art. 8
Ogni elettore può esprimere la propria preferenza a favore di un solo nominativo della lista votata.
La votazione è valida se abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
Art. 9
Avverso i risultati delle elezioni si potrà fare ricorso, entro 10 giorni dalla proclamazione, alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 10 del presente articolato, la quale in contradditorio deciderà nei successivi 10 giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.
Art. 10
Con provvedimento del Preside sarà costituita presso la Presidenza una Commissione elettorale composta da:
- un Professore Ordinario o Straordinario che la presiede;
- un Professore Associato;
- un Ricercatore confermato;
- un Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di segretario.
La Commissione oltre a decidere sugli eventuali ricorsi di cui al precedente art. 9, ha il compito di:
1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardanti l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito della Facoltà;
3) collezionare i risultati pervenuti dai seggi e procedere alla proclamazione degli eletti;
4) presiedere al regolare svolgimento della propaganda elettorale e delle votazioni.
Catania, 9 Marzo 2001
IL PRESIDE
(Prof. Giuseppe Ronsisvalle)
Catania, 9 Marzo 2001
U
N I V E R S I T A’ D I C A T A N I A
F
A C O L T A’ D I F A R M A C I A
ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI CORSO DI
DIPLOMA
UNIVERSITARIO IN
INFORMAZIONE
SCIENTIFICA SUL FARMACO
IL
PRESIDE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, approvato con D. R. 6 Maggio 1996 e in particolare l’art.22
VISTO
l’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con DR del 24
Ottobre 1996 n. 4455
VISTO
il Regolamento di Facoltà per la designazione delle rappresentanze in
seno ai Consigli di
Corso di Studio approvato dal S. A. del 24 Febbraio 1997
I n d i c e
Art. 1
Per il giorno 7 Maggio 2001 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Corso di Diploma in Informazione Scientifica sul Farmaco per il biennio 2001/2002 – 2002/2003
I rappresentanti da eleggere sono in numero di tre (3).
Art. 2
A tale scopo sarà
costituito un seggio elettorale presso l’Edificio 12 della Città
Universitaria.
L’elettorato
attivo e passivo spetta a tutti gli studenti, in corso o fuori corso, che alla
data delle elezioni risultano regolarmente iscritti al Corsi di Diploma
Universitario.
Art.
3
Gli elenco degli elettori per il Diploma Universitario, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, saranno depositati, entro e non oltre il 20° giorno anteriore alla data delle elezioni presso l’Ufficio di Presidenza per essere consultati da chiunque ne abbia diritto. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi hanno facoltà di fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni.
Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazione identica o confondibile con quelle presentate in precedenza.
Le liste possono indicare un massimo di tre candidati, pari al numero degli elegendi.
Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di 8 studenti regolarmente iscritti al relativo Corso di Studio. Le firme devono essere autenticate da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell’Università proposto dal Rettore.
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata
presso la Presidenza della Facoltà entro
le ore 12,00 del giorno 18 Aprile 2001.
Art. 4
Entro le ore 12,00 del 23 Aprile 2001, ogni lista può designare, per le funzioni di scrutatore, 10 studenti regolarmente iscritti ed in possesso dell’elettorato attivo.
Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.
Il sorteggio dei prescelti e l’assegnazione ai vari seggi elettorali avverrà il 30 Aprile 2001.
Almeno due giorni prima della data delle elezioni i presentatori ufficiali delle singole liste comunicheranno all’Ufficio di Presidenza i nominativi dei rappresentanti di lista, che devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
Art. 5
Le operazioni di scrutinio avranno luogo in seduta pubblica alla chiusura delle operazioni di voto e proseguiranno sino alla loro conclusione.
Art. 6
Sarà costituito un seggio elettorale:
- presso un’aula dell’Edificio 12 della Città Universitaria.
Art. 7
In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l’attività didattica della Facoltà, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.
Sono altresi sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nell’aula adibita a seggio elettorale.
Art. 8
Ogni elettore può esprimere la propria preferenza a favore di un solo nominativo della lista votata.
La votazione è valida se abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
Art. 9
Avverso i risultati delle elezioni si potrà fare ricorso, entro 10 giorni dalla proclamazione, alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 10 del presente articolato, la quale in contradditorio deciderà nei successivi 10 giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.
Art. 10
Con provvedimento del Preside sarà costituita presso la Presidenza una Commissione elettorale composta da:
- un Professore Ordinario o Straordinario che la presiede;
- un Professore Associato;
- un Ricercatore confermato;
- un Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di segretario.
La Commissione oltre a decidere sugli eventuali ricorsi di cui al precedente art. 9, ha il compito di:
1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardanti l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito della Facoltà;
3) collezionare i risultati pervenuti dai seggi e procedere alla proclamazione degli eletti;
4) presiedere al regolare svolgimento della propaganda elettorale e delle votazioni.
Catania, 9 Marzo 2001
IL PRESIDE
(Prof. Giuseppe Ronsisvalle)