UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
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IL
RETTORE
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Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996 ed in
particolare l’art. 22;
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996,
n.4455;
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Visto il Regolamento per la designazione delle rappresentanze in seno ai
Consigli di Facoltà, emanato con D.R. del 7 novembre 1996, n.4819, e modificato
con D.R. del 16 luglio 1998, n.2947;
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Visto l'art.9 della Legge 30.11.1973, n.766;
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Visti gli artt.1 e 2 della Legge 14.10.1974, n.525;
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Visto il D.L. 16.1.1978, n.10, convertito, con modificazioni nella Legge 21
febbraio 1978, n.46;
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Visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n.162;
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Vista la Legge 19 novembre 1990, n.341, modificata dalla Legge 15 maggio 1997,
n.127;
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Vista la Legge 2 dicembre 1991, n.390;
D E C R E T A
ART.
1
Nei giorni 24 e 25 ottobre 2001 avranno luogo le votazioni per le
elezioni dei sette rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, per il biennio accademico 2001/2002
– 2002/2003.
ART.
2
A tale scopo sono istituiti due seggi elettorali, di cui uno presso la
sede della Facoltà a Catania e uno presso la sede della Facoltà a Ragusa.
ART.
3
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente
iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi
di studio della Facoltà.
ART.
4
La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il
competente Ufficio Elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) entro le ore
12.00 del giorno 4 ottobre 2001.
Il Regolamento elettorale in premessa indicato prevede che:
1)
le elezioni si svolgono sulla
base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2)
Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3)
Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili
con quelle presentate in precedenza.
4)
Le liste dei candidati, devono essere corredate dalle firme, autenticate
o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o
da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 18 studenti
regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art.3.
5)
Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme, autenticate, dei
candidati per accettazione, ed indicare almeno un presentatore, in qualità di
responsabile.
6)
Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.
7)
Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente
indicare il nome e cognome dello studente, il corso da questi frequentato ed il
numero di matricola universitario.
8)
Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete
dei predetti dati.
9)
Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al
numero dei seggi da attribuire e cioè di sette.
10)
Le liste dei candidati devono essere presentate presso l’apposito
Ufficio Elettorale entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni.
11)
L'Ufficio Elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo
secondo l'ordine di presentazione.
12)
Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall’Ufficio
elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto
giorni prima la data fissata per le elezioni.
13)
Avverso l’esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la
Commissione elettorale entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di
esclusione al rappresentante di lista.
14)
La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
ART.
5
Ogni lista può designare,
entro il 9 ottobre 2001 per le funzioni di scrutatore, un elenco di sei
studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo.
Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere,
per adesione, la propria designazione.
L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore e` obbligatorio
per le persone designate.
Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al
Rettore la designazione di altra persona.
Il sorteggio dei prescelti e l'assegnazione al seggio elettorale avverrà
il 17 ottobre 2001. Entro tale data dovranno essere designati anche i
rappresentanti di lista.
ART.
6
Le operazioni di voto nel seggio, presso il quale sono ammessi tutti gli
studenti iscritti in corso e fuori corso, presso i predetti Corsi di studio, in
possesso dell'elettorato attivo, così come richiesto al precedente art.3 del
presente decreto, avranno luogo nei giorni 24 e 25 ottobre 2001, dalle ore 9.00
alle ore 19.00.
Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 26 ottobre 2001 con
inizio alle ore 8.30.
ART.
7
In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente
l'attività didattica nelle strutture interessate, ad eccezione soltanto degli
esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.
Sono altresì
sospese le
lezioni che dovrebbero tenersi nell’aula adibita a seggio elettorale.
ART.
8
Le
operazioni di voto sono pubbliche.
Il
voto è personale, libero e segreto.
L'elettore
dovrà indicare
in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.
Ogni
studente può esprimere la propria preferenza di un solo nominativo della lista
votata.
Sono
considerati nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista
votata.
Se
l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma
abbia scritto un nominativo di una
lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.
Nei
casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del
prescelto.
Le
operazioni elettorali si svolgono mediante:
a) la consegna da parte dell’elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento della sua identità personale (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).
b) l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti.
Se il nominativo dell’elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria Studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.
c)
la firma dell’elettore sull’elenco dei votanti;
d)
la consegna all’elettore da parte del Presidente o di uno dei
componenti del seggio, della scheda elettorale, preventivamente timbrata e
firmata dallo stesso Presidente o dal Segretario del seggio;
e)
la riconsegna della scheda votata, ripiegata accuratamente da parte
dell’elettore al Presidente o ad uno dei componenti il seggio che la introdurrà
in presenza dell’elettore stesso nell’apposita urna sigillata.
Se l’elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del
seggio elettorale deve ritirare la scheda
dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Gli
elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l’assistenza di un
familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l’impedimento,
quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro
elettore. Il Presidente ne prenderà nota nel verbale.
ART.
9
Le
operazioni di scrutinio sono pubbliche ed avranno inizio il giorno successivo a
quello delle votazioni e proseguiranno fino ad operazione ultimata.
Le
schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto,
sono annullate.
Vanno parimenti annullate le schede:
a)
che non siano quelle prescritte o prive di bollo dell’Università o non
vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
b)
che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di
identificare la lista prescelta.
Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori,
si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi
diritto.
ART. 10
Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione
elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.
Eventuali
ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 10 giorni dalla
proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le
decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla
loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via
definitiva.
ART.
11
Con successivo decreto sarà costituita presso il Rettorato la
Commissione elettorale, così composta:
-
un Professore di ruolo che la presiede;
-
un Funzionario Amministrativo;
-
un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo anche
con funzioni
di segretario;
La
predetta Commissione, nominata dal Rettore, oltre a decidere su eventuali
ricorsi di cui al precedente art.10, hanno il compito di:
1)
pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli
elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
2)
risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione
riguardante l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito
dell’Università;
3)
collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all’Ufficio
Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.
ART.
12
Per quanto
non espressamente detto nel
presente decreto si fa rinvio al Regolamento elettorale citato nelle premesse.
Catania,
IL RETTORE
(prof. F. Latteri)