
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
-------------------------------------------
IL
RETTORE
-
Viste le risultanze delle elezioni suppletive svoltesi il giorno 11 gennaio
2001, relative al rinnovo della Commissione Scientifica 06 – Scienze Mediche,
Veterinarie e Cliniche, per il biennio accademico 1999/2001, prevista
dall'art.65 del D.P.R. 382/80, dalle quali risulta che il relativo seggio
elettorale non ha proceduto allo spoglio delle schede per l’elezione dei tre
rappresentanti dei Professori Ordinari, Straordinari e fuori ruolo perché non
si è raggiunto il quorum per la validità della votazione;
-
Visto il Regolamento sulla costituzione e l'elezione delle Commissioni
Scientifiche emanato con D.R. 2 luglio 1986, n.2411;
-
Ritenuto necessario ed urgente provvedere per il rinnovo della suddetta
Commissione in tutte le sue rappresentanze;
D
E C R E T A
Art.1
- Sono indette per il giorno 6 febbraio 2001 le seconde elezioni suppletive per
la designazione dei tre rappresentanti dei Professori Ordinari, Straordinari e
fuori ruolo, in seno alla Commissione
Scientifica per le Scienze Mediche,
Veterinarie e Cliniche.
Art.2
- Resta confermato, per le elezioni suppletive, il Corpo elettorale formato per
le votazioni del 16 novembre 2000.
Art.3
- Le votazioni hanno inizio alle
ore 9 e termine alle ore 18; seguiranno immediatamente le operazioni di
scrutinio.
Art.4
- Con successivo D.R. sarà provveduto per la costituzione del seggio elettorale
per lo svolgimento delle votazioni.
Art.5
- Per le operazioni di voto e di scrutinio e per quanto non previsto dal
presente decreto, valgono le norme riportate nel D.R. n.4932 del 13 ottobre
2000, di indizione delle prime elezioni.
Catania, 17 gennaio 2001
IL RETTORE
(prof. F. Latteri)
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
-------------------------------------------
L’Università degli Studi di Catania rende noto che per le seconde elezioni suppletive per la designazione dei tre rappresentanti dei Professori Ordinari, Straordinari o f.r. in seno alla Commissione Scientifica 06 - Scienze Mediche, Veterinarie e Cliniche – biennio accademico 1999/2001, indette per il giorno 6 febbraio 2001, è stato costituito un unico seggio elettorale con sede presso l’Aula dell’Istituto di Patologia Generale sito in Via Androne, n.81.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9 e termine alle ore 18 del predetto giorno 6 febbraio 2001; terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio che proseguiranno sino alla loro conclusione.
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
-------------------------------------------
IL
RETTORE
-
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
-
Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996,
n.1885, ed in particolare l’art.6;
-
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996,
n.4455;
- Visto il proprio decreto dell’11 ottobre 1999, n.4300, di ricostituzione del Senato Accademico, per il triennio accademico 1999/2000 - 2001/2002, dal quale risulta che il dott. Francesco CONIGLIONE è stato nominato rappresentante dei Ricercatori per l’area scientifica umanistica Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche;
- Visto il proprio decreto del 16 gennaio 2001, n.118, con il quale, in seguito alla nomina del prof. Francesco CONIGLIONE ad Associato per il settore scientifico-disciplinare M08A “Storia della filosofia” presso questa Facoltà di Scienze della Formazione e del successivo parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 22 dicembre 2000, il medesimo è stata dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante dei Ricercatori dell’area scientifica umanistica Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche nel Senato Accademico;
- Visto l’art.20 del citato Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto il verbale n.1 della Commissione elettorale nominata in occasione delle elezioni svoltesi in data 30 giugno 1999, per la designazione delle rappresentanze del Personale in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative – triennio accademico 1999/2002 – dal quale risulta, fra l’altro, che nessun altro Ricercatore appartenente all’area scientifica umanistica Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche, ha riportato voti;
- Tutto ciò premesso;
Il giorno 22 febbraio 2001 avranno luogo le votazioni per la designazione del rappresentante dei Ricercatori universitari dell’area scientifica umanistica Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche, in seno al Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 1999/2000 - 2001/2002.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.
ART.2
Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i Ricercatori universitari appartenenti all’area scientifica umanistica Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche, che alla data di emanazione del presente decreto rivestano tale qualifica e non si trovino in situazione di incompatibilità.
Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i Docenti appartenenti alle aree scientifiche umanistiche che alla data di emanazione del presente decreto rivestano tale qualifica.
Hanno
diritto al solo elettorato attivo i Ricercatori universitari appartenenti
all’area scientifica Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche
che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati
dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in
aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all’estero o in aspettativa
per mandati elettivi.
Sono
esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo i docenti sospesi dal servizio
a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente
in pendenza di procedimento penale.
ART.3
Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori distinti per fascia di
appartenenza, saranno affissi almeno 15 giorni prima della data delle elezioni,
all’Albo dell’Università.
Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi,
possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente
al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la
data fissata per le elezioni..
ART.4
Risulterà eletto il primo degli eligendi che avrà riportato il maggior numero dei voti.
ART.5
Con successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali.
ART.6
L’elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di
riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a
votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro
elettore noto al seggio stesso.
Il
voto è personale, libero e segreto.
E’
possibile esprimere una sola preferenza.
Nei
casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del
prescelto.
Il
Presidente del seggio, previo accertamento dell’identità personale, consegna
a ciascun votante la scheda e cura che l’elettore apponga la firma
sull’apposito elenco.
Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con
l’assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto;
nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
invalido. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale.
Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e
restituita al Presidente del seggio che la inserisce in presenza dell’elettore
nell’urna.
Alla scadenza dell’orario stabilito per le votazioni, gli elettori che
si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono
egualmente ammessi al voto.
Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in
seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e
sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l’altro,
risultare:
- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
-
il numero delle schede votate;
-
il numero delle schede annullate;
-
il numero delle schede non utilizzate;
-
i voti riportati da ciascun candidato.
Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l’elenco dei
votanti su cui sono state apposte le relative firme e l’elenco del corpo
elettorale.
Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non
utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.
I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio,
saranno immediatamente recapitati alla Commissione elettorale ove si procederà
alla proclamazione degli eletti.
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli
aventi diritto.
In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo;
in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il
più grande di età.
A seguito della proclamazione dell’eletto, entro il termine perentorio
di dieci giorni, ogni elettore può proporre ricorso dinanzi alla Commissione
elettorale che decide in via definitiva ed in contraddittorio nel termine di
quindici giorni dalla presentazione del ricorso.
ART.
8
Con successivo decreto sarà nominata la Commissione elettorale.
La
Commissione oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.7, ha
il compito di:
1)
pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli
elettori e dai componenti dei seggi;
2)
risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione
riguardante l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito
dell’Università;
3)
collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all’Ufficio
Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.
Catania,
IL
RETTORE
(prof.
F. Latteri)
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CATANIA
-------------------------------------------
IL
RETTORE
-
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
-
Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. 6 maggio 1996,
n.1885, ed in particolare l’art.6;
-
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996,
n.4455;
- Visto il D.R. dell’11 ottobre 1999, n.4300, di ricostituzione del Senato Accademico, per il triennio accademico 1999/2000 - 2001/2002, dal quale risulta che la dott.ssa Zaira DATO è stata nominata rappresentante dei Ricercatori per l’area tecnica scientifica Ingegneria Civile e Architettura;
- Visto il proprio decreto del 16 gennaio 2001, n.118, con il quale, in seguito alla nomina della prof.ssa Zaira DATO ad Associato per il settore scientifico-disciplinare H10A “Progettazione architettonica ed urbana” presso questa Facoltà di Ingegneria e del successivo parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 22 dicembre 2000, la medesima è stata dichiarata decaduta dalla carica di rappresentante dei Ricercatori dell’area tecnica scientifica Ingegneria Civile e Architettura nel Senato Accademico;
- Visto l’art.20 del citato Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto il verbale n.1 della Commissione elettorale nominata in occasione delle elezioni svoltesi in data 30 giugno 1999, per la designazione delle rappresentanze del Personale in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative – triennio accademico 1999/2002 – dal quale risulta, fra l’altro, che nessun altro Ricercatore appartenente all’area tecnica scientifica Ingegneria Civile e Architettura, ha riportato voti;
- Tutto ciò premesso;
Il giorno 22 febbraio 2001 avranno luogo le votazioni per la designazione del rappresentante dei Ricercatori universitari dell’area tecnica scientifica Ingegneria Civile e Architettura, in seno al Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 1999/2000 - 2001/2002.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.
ART.2
Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i Ricercatori universitari appartenenti all’area tecnica scientifica Ingegneria Civile e Architettura, che alla data di emanazione del presente decreto rivestano tale qualifica e non si trovino in situazione di incompatibilità.
Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i Docenti appartenenti alle aree tecniche scientifiche che alla data di emanazione del presente decreto rivestano tale qualifica.
Hanno
diritto al solo elettorato attivo i Ricercatori universitari appartenenti
all’area tecnica scientifica Ingegneria Civile e Architettura che non prestano
servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di
ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa
obbligatoria per seguire il coniuge all’estero o in aspettativa per mandati
elettivi.
Sono
esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo i docenti sospesi dal servizio
a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente
in pendenza di procedimento penale.
ART.3
Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori distinti per fascia di
appartenenza, saranno affissi almeno 15 giorni prima della data delle elezioni,
all’Albo dell’Università.
Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi,
possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente
al Rettore, il quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima la
data fissata per le elezioni..
ART.4
Risulterà eletto il primo degli eligendi che avrà riportato il maggior numero dei voti.
ART.5
Con
successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali.
ART.6
L’elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di
riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a
votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro
elettore noto al seggio stesso.
Il
voto è personale, libero e segreto.
E’
possibile esprimere una sola preferenza.
Nei
casi di omonimia sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del
prescelto.
Il
Presidente del seggio, previo accertamento dell’identità personale, consegna
a ciascun votante la scheda e cura che l’elettore apponga la firma
sull’apposito elenco.
Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con
l’assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto;
nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
invalido. Il Presidente del seggio ne prende nota nel verbale.
Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e
restituita al Presidente del seggio che la inserisce in presenza dell’elettore
nell’urna.
Alla scadenza dell’orario stabilito per le votazioni, gli elettori che
si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono
egualmente ammessi al voto.
ART.7
Terminate
le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e
proseguiranno sino alla loro conclusione.
Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e
sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l’altro,
risultare:
- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
-
il numero delle schede votate;
-
il numero delle schede annullate;
-
il numero delle schede non utilizzate;
-
i voti riportati da ciascun candidato.
Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l’elenco dei
votanti su cui sono state apposte le relative firme e l’elenco del corpo
elettorale.
Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non
utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.
I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio,
saranno immediatamente recapitati alla Commissione elettorale ove si procederà
alla proclamazione degli eletti.
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli
aventi diritto.
In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo;
in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il
più grande di età.
A seguito della proclamazione dell’eletto, entro il termine perentorio
di dieci giorni, ogni elettore può proporre ricorso dinanzi alla Commissione
elettorale che decide in via definitiva ed in contraddittorio nel termine di
quindici giorni dalla presentazione del ricorso.
ART.
8
Con successivo decreto sarà nominata la Commissione elettorale.
La
Commissione oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.7, ha
il compito di:
1)
pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli
elettori e dai componenti dei seggi;
2)
risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione
riguardante l’ordine pubblico al di fuori dei seggi nell’ambito
dell’Università;
3)
collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all’Ufficio
Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.
Catania,
IL
RETTORE
(prof. F. Latteri)