
AVVISO
Università degli Studi di Catania
Ufficio Personale
A tutto il Personale Docente e Ricercatore
e p.c. Ai Presidi di Facoltà
LORO SEDI
Oggetto: Applicazione legge 19 ottobre 1999, n. 370 - Riconoscimento servizi nelle scuole e dottorato di ricerca ai fini della carriera.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'art. 8, sesto comma, della recente legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha disposto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la disposizione di cui all'art. 103, settimo comma, del D.P.R. 382/1980, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui al citato art. 103.La norma in esame, col ripristinare, in sostanza, la disposizione originariamente contenuta nel suddetto settimo comma dell'art. 103 del D.P.R. 382/1980 - che prevedeva, appunto, il riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi nelle scuole secondarie - intende ovviare, almeno in parte, alla sperequazione verificatasi, di fatto, tra coloro che hanno beneficiato del riconoscimento in questione e coloro che ne sono stati invece esclusi per effetto della sentenza n. 305/1995 della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima tale disposizione per vizio di eccesso di delega.
La nuova previsione normativa contenuta nell'art. 8, comma 6, della legge 370/1999 non precisa il termine entro il quale gli interessati possono presentare la domanda diretta ad ottenere detto riconoscimento ma, sia per ragioni sistematiche sia in considerazione della sua stessa finalità, deve ritenersi applicabile anche a questa ipotesi lo stesso termine previsto dal successivo ottavo comma del medesimo articolo relativamente al riconoscimento del dottorato di ricerca: pertanto, tutti i docenti e i ricercatori che non abbiano già ottenuto, nella ricostruzione di carriera, il riconoscimento dei servizi prestati nella scuola secondaria possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 370 (ossia entro il 27 ottobre 2000) ovvero entro un anno dalla conferma, se questa è successiva all'entrata in vigore della legge.
E' appena il caso di osservare che, poiché il riconoscimento ha effetto dal 1° gennaio 2000, di esso non potrà beneficiare il personale cessato dal servizio presso questo Ateneo anteriormente a tale data.
Come già accennato in precedenza, l'articolo 8, comma 8, della medesima legge 370/1999 ha precisato che il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini della carriera dei ricercatori universitari - riconoscimento già introdotto dalla legge 4/1999 - deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 370 ovvero, se la frequenza è successiva, entro un anno dalla conferma in ruolo.
Questa disposizione permette di sanare le situazioni di tutti quei ricercatori che hanno presentato l'istanza per il riconoscimento del dottorato ai fini della carriera prima ancora dell'entrata in vigore della predetta legge 4/1999 ovvero successivamente ad essa ma quando erano ormai decaduti dal diritto in quanto era decorso il termine - previsto dall'art. 103, comma 4, del D.P.R. 382/1980 - di un anno dalla conferma in ruolo: tutti gli interessati potranno, infatti, presentare, entro il già indicato termine del 27 ottobre 2000, una nuova domanda facendo riferimento al citato art. 8, comma 8, della legge 370/1999 e senza bisogno di produrre ulteriore documentazione.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE
(M. Sinatra)